Il Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) è il registro unico tenuto dall'Agcom la cui gestione è stata delegata per l’ambito regionale al Corecom. Tra le varie finalità, esso garantisce la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, il rispetto delle norme sulla disciplina anticoncentrazione e la tutela del pluralismo informativo.
Tutti gli adempimenti relativi alla presentazione e l'aggiornamento delle istanze nel R.O.C., compresa la stessa domanda di iscrizione, si effettuano tramite il portale Unioncamere www.impresainungiorno.gov.it. L'accesso alla piattaforma è consentito attraverso diversi sistemi di autenticazione come l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
CHI DEVE ISCRIVERSI
Ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro sono i seguenti:
1. gli operatori di rete;
2. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
3. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
4. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
5. le imprese concessionarie di pubblicità;
6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
7. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
9. i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
11. gli operatori economici esercenti l'attività di call center;
12. i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione;
13. i fornitori di servizi di intermediazione online;
14. i fornitori di motori di ricerca online;
15. fornitori di servizi postali compresi i fornitori di servizi di consegna pacchi.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE
Successivamente all’iscrizione, gli operatori sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al Registro e a trasmettere una comunicazione annuale mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento dei medesimi.
Qualora siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione, il soggetto iscritto è tenuto a presentare domanda di cancellazione dal Registro stesso entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione.
COMUNICAZIONE ANNUALE
I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.
Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente.
I soggetti iscritti al Registro nel corso dell'anno e quelli esercenti le attività di Internet point e Phone center che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 2, comma 1, lettera j) sono esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale.
Consiglio regionale del Veneto
Corecom Veneto - sede operativa Via Poerio, 34 - 30171 Mestre (VE)
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