CHIAMATA GRATUITA DA TELEFONO
FISSO E CELLULARE

Tracking pixel nelle email: entro il 29 ottobre l'adeguamento alle Linee guida del Garante

I tracking pixel sono piccole immagini trasparenti, spesso impercettibili per il destinatario, inserite nelle email per monitorarne l’apertura e raccogliere informazioni sulle interazioni degli utenti. Come evidenziato dal Garante, il loro impiego può comportare rischi per la riservatezza, soprattutto quando il monitoraggio avviene senza che l’interessato ne sia pienamente consapevole.

L’utilizzo di queste tecnologie rientra nell’ambito dell’articolo 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che disciplina l’accesso alle informazioni contenute nei dispositivi degli utenti e l’impiego di strumenti di tracciamento. A questo si affianca il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), che stabilisce i principi generali in materia di trasparenza, consenso, responsabilità del titolare del trattamento e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

In linea generale, l’impiego dei tracking pixel richiede l’acquisizione preventiva di un consenso libero, specifico e informato. Sono tuttavia previste alcune eccezioni, ad esempio per finalità di sicurezza, esigenze tecniche strettamente necessarie e comunicazioni istituzionali o di servizio, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati personali.

Le organizzazioni dovranno inoltre garantire agli utenti un’informativa chiara e trasparente, assicurando la possibilità di revocare il consenso attraverso procedure semplici e accessibili, anche in modo selettivo.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle misure di privacy by design e privacy by default, finalizzate a ridurre i rischi di identificazione degli utenti e a limitare la raccolta e la circolazione dei dati personali.

Il rispetto delle Linee guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle email rientra, inoltre, tra gli ambiti delle attività ispettive programmate dal Garante per il secondo semestre del 2026.

Per supportare i soggetti interessati - tra cui fornitori di servizi della società dell’informazione, operatori che offrono servizi online accessibili al pubblico, provider di posta elettronica e gestori di piattaforme per l’invio massivo di email - l’Autorità ha messo a disposizione una scheda informativa dedicata, consultabile sul proprio sito istituzionale.
 

Logo_Corecom

Consiglio regionale del Veneto

Corecom Veneto - sede operativa Via Poerio, 34 - 30171 Mestre (VE)

Codice fiscale 80008600274 - Codice univoco di fatturazione UFEX31