Da tale data i programmi radiofonici e televisivi di informazione e di comunicazione politica relativi alla campagna elettorale devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2, 4, 5, 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e, in particolare, degli articoli 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo (approvato con Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 8 aprile 2004).
Dalla medesima data, inoltre, le attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni subiscono le limitazioni di cui all'art. 9, comma 1 della citata legge n. 28 del 2000.
Ulteriori comunicazioni seguiranno una volta adottate le disposizioni attuative da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.