Il Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) è il registro unico tenuto dall'Agcom la cui gestione è stata delegata per l’ambito regionale al Corecom. Tra le varie finalità, esso garantisce la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, il rispetto delle norme sulla disciplina anticoncentrazione e la tutela del pluralismo informativo.
Tutti gli adempimenti relativi alla presentazione e l'aggiornamento delle istanze nel R.O.C., compresa la stessa domanda di iscrizione, si effettuano tramite il portale Unioncamere www.impresainungiorno.gov.it. L'accesso alla piattaforma è consentito attraverso diversi sistemi di autenticazione come l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) e il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
CHI DEVE ISCRIVERSI
Ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro sono i seguenti:
1. gli operatori di rete;
2. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
3. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
4. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
5. le imprese concessionarie di pubblicità;
6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
7. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
9. i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
11. gli operatori economici esercenti l'attività di call center;
12. i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione;
13. i fornitori di servizi di intermediazione online;
14. i fornitori di motori di ricerca online;
15. fornitori di servizi postali compresi i fornitori di servizi di consegna pacchi.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE
Successivamente all’iscrizione, gli operatori sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al Registro e a trasmettere una comunicazione annuale mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento dei medesimi.
Qualora siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione, il soggetto iscritto è tenuto a presentare domanda di cancellazione dal Registro stesso entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione.
COMUNICAZIONE ANNUALE
I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.
Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente.
I soggetti iscritti al Registro nel corso dell'anno e quelli esercenti le attività di Internet point e Phone center che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 2, comma 1, lettera j) sono esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale.