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Raccomandazione dell'AGCOM

In data 24 novembre 2017, nel sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la delibera n. 442/17/CONS, contenente l’atto di “Raccomandazione sulla corretta rappresentazione dell’immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento”, rivolto a tutte le radio e televisioni.

Se ne riporta la parte dispositiva:

 1. Si raccomanda ai fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici di garantire, nella trattazione della tematica in oggetto, l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali a tutela degli utenti ed in particolare della dignità della persona e del principio di non discriminazione.

 2. In considerazione della delicatezza dell’argomento e del ruolo che l’informazione radiotelevisiva svolge in ordine alla formazione di un’opinione pubblica, si ribadisce la necessità di garantire un’informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica che faccia emergere in maniera chiara l’oggetto della notizia e la differenza tra fattispecie penalmente rilevanti, come ogni forma di violenza, e quelle penalmente non rilevanti ma comunque inadeguate. In tali ultimi casi l’informazione è chiamata ad uno sforzo di denuncia e di segnalazione critica anche in virtù del moltiplicarsi di episodi gravemente lesivi della dignità umana ma in particolare di quella femminile, salvaguardando le vittime che denunciano abusi con riguardo al diritto di parola e alla garanzia di potersi esprimere in un contesto sereno ed equilibrato.

 3. Si ricorda che l’esercizio del diritto di critica e di cronaca deve essere improntato a criteri di verità, essenzialità e sobrietà. Giornalisti e conduttori, nel trattare la tematica, sono chiamati a fornire ai cittadini/utenti informazioni verificate e fondate, anche esplicitando le fonti così da consentire un’adeguata comprensione della vicenda, correggendo tempestivamente e accuratamente eventuali errori o inesattezze intervenuti nella diffusione di notizie e naturalmente assicurando anche la facoltà di replica.

4. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici sono invitati ad adottare ogni più opportuna cautela, in particolare nel corso delle trasmissioni in diretta e, in ogni caso, a valutare nella predisposizione dell’ordine degli interventi, i possibili rischi di incorrere nel mancato rispetto dei principi richiamati, impegnando direttori, registi, conduttori e giornalisti a porre in essere ogni azione intesa ad evitare dubbi o attacchi sull’attendibilità dell’informazione.

5. La presente Raccomandazione assume valore di indirizzo interpretativo delle disposizioni contenute negli artt. 3, 7, comma 2, lett. a), 10, comma 1, e 32, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

6. Se l’Autorità non riscontrerà una significativa attenzione per le raccomandazioni sopra esposte avvierà una specifica verifica sul rispetto di tali indirizzi attraverso la propria attività di monitoraggio.

La delibera è entrata in vigore il giorno 24 novembre 2017, data della sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità.

Si riportano, inoltre,  le norme del D.Lgs. 31/07/2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (TUSMAR) richiamate nell’atto di raccomandazione dell'AGCOM:

 Art. 3. Principi fondamentali
1. Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

 Art. 7. Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni.

Art. 10. Competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici.

 Art. 32. Disposizioni generali
5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.
 

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