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PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL'AUTORITA' PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN MATERIA REFERENDARIA

Delibera AGCOM n. 102/25/CONS – art. 26, comma 17

Il CO.RE.COM. Veneto prende atto di quanto previsto all’articolo 26, comma 17, della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 102/25/CONS, che, nel richiamare l’articolo 9 citato, prevede l’applicazione dell’apparato sanzionatorio esclusivamente nei casi in cui l’attività di comunicazione e informazione istituzionale ponga in essere contenuti riconducibili, anche in via indiretta, alle tematiche oggetto dei quesiti referendari, e ritiene, conseguentemente, che il divieto di cui al citato articolo 9 sia da ricondurre alla sola materia referendaria.
 

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